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110 - Regolamento di pubblica igiene del Comune di Cavour  (1877)

110 - Regolamento di pubblica igiene del Comune di Cavour (1877)

Questo regolamento (gentilmente concesso dal sig. Piero Bertinetto) fu stampato dalla Tipografia Chiantore e Mascarelli di Pinerolo, sulla falsariga (ma in forma ridotta) di quello del 1857 voluto da VITTORIO EMANUELE II su proposta del Ministro dell’Interno, Urbano Rattazzi, deliberato dal Consiglio Comunale di Cavour il 13 marzo e approvato dalla Regia Intendenza Generale di Torino il 26 aprile 1857.

Comprende 34 articoli suddivisi in sei capitoli: SALUBRITA’ DELLE ABITAZIONI, DEI VENDITORI COMMESTIBILI, EPIDEMIE E MALATTIE CONTAGIOSE, EPIZOOZIE, IDROFOBIA E CUSTODIA DEI CANI, DISPOSIZIONI PENALI.

Nel primo capitolo si legge:

 ART. 1 – Le case dovranno essere fabbricate in modo che non abbiano difetto di aria e di luce.

 ART. 2 – Le case o parte di esse costrutte o in gran parte restaurate non potranno essere abitate prima che siano dichiarate abitabili dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di Sanità.

 ART. 3 – Nell’interno del paese non si potranno tenere stalle permanenti ad uso di interi armenti di pecore, di capre o di altra simile specie di animali.

 ART. 4 – Ogni casa dovrà essere provveduta di un numero sufficiente di cessi per tutte le persone che vi abitano e di pozzi neri situati alla maggior distanza possibile dai pozzi di acqua viva e costrutti in modo da impedire ogni trapelamento di materie o di acque corrotte in essi.

 ART. 5 – I proprietari non potranno tenere aperti cessi, acquari (lavelli) e ritane sia all’interno dei loro cortili che in corrispondenza delle vie, vicoli, piazze e canali di irrigazione, ma dovranno essere costantemente mantenuti coperti e lastricati in modo da impedire ogni e qualunque esalazione e scolo.

 ART. 6 – I proprietari ed inquilini dovranno tenere i cortili, anditi, scale e vestiboli di porte mondi da ogni oggetto fetente e schifoso, astenersi di depositarvi qualsiasi immondezza.

 ART. 7 – Non si potrà depositare nei cortili, lungo le vie, vicoli e piazze, cumuli di letame, salvo in cavi chiusi da impedire ogni esalazione, e dove simili cavi sieno impraticabili, il letame dovrà esportarsi fuori dell’abitato almeno ogni tre giorni.

ART. 8 -  I proprietari dovranno annualmente far curare i loro pozzi neri, ritane e cessi. Tali curature non potranno praticarsi che di notte tempo a principiare dalle ore dieci di sera sino allo spuntar dell’aurora e solo dal primo novembre a tutto marzo, salvo in casi eccezionali in cui con licenze speciali del Sindaco potrà procedersi a tali curature in altre epoche. Ove in una sola notte non potesse espurgarsi si dovranno pendente la giornata tenere otturate le aperture in modo che resti impedita ogni esalazione e non venga incagliato menomamente il libero transi

ART. 9 – Nell’abdurre le materie estratte dai cessi, fogne, pozzi neri e simili si dovrà far uso di recipienti chiusi, otturati e senza fenditure da impedire ogni spandimento nelle vie, vicoli e piazze.

ART. 10 – Terminata la curatura si dovranno otturare ermeticamente le aperture, riformare il selciato ove prima esistesse, da impedire qualunque esalazione, sciaquare i muri e selciati imbrattati e fare scomparire ogni traccia di materie immonde e fetenti.

ART. 11 – Non si potranno otturare le finestre delle cantine ed altre aperture prospicienti le vie, vicoli e piazze con letame od altra consimile materia.

 ART. 12 – E’ proibito di versare acque salate, corrotte e fetenti sulle vie, vicoli e piazze, come pure di gettarvi qualsiasi altra immondizia.

 

Seguono gli articoli degli altri capitoli terminanti con quello delle disposizioni penali che affida principalmente al Sindaco l’esecuzione del regolamento stesso, con delega ai consiglieri e impiegati comunali, “…nonché agli inservienti, guardie campestri ed agenti della pubblica forza, ciascuna a norma delle proprie attribuzioni.”


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