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122 - Il Trattato di Cavour del 5 giugno 1561

122 - Il Trattato di Cavour del 5 giugno 1561

(dal Bollettino della Società di Studi Valdesi n. 110/dic.61/anno LXXXI)

Capitulazione seguita tra Filippo di Savoia Signore di Racconiggi, et gli habitanti nelle Valli di Luserna, con concessione di diversi privileggij.

AL NOME DI DIO

S’espediranno lettere patenti per soa Alteza per le quali constarà qualmente soa A.a fa remissione agli homini delle valli di Angrogna, Bobio, Villaro, Valguichard, Rorà, Tagliaret, la ruata de Boneti de Fini della Torre, San Martino, Perosa, Rocha piata, et San Bartholomeo et a tutti quelli che si sono trovati in loro adiuto, de falli che potrebbero essere stati commessi sì per hauer tolte l’arme contra soa A.a quanto haver commessi molti danni, molto ruine et incendij, sì in particolare quanto in generale, et tanto contro soa Alteza quanto contra soi Signori mediati et altri particolari del stato di soa Alteza, restituendo li predetti ne la soa bona gratia, come se mai fosse occorsa cosa alcuna contra soa Alteza per conto loro, retenendogli sotto soa salvaguardia et sotto sua protectione.

  1. Sarà permesso a quelli di Angrogna, Bobio, Villaro, Valguichard et Rorà, membri della valle di Lucerna, et a quelli de Prahali, Bezè, Rodoretto, Macello, Maneglia et Salsa, membri della valle di san Martino, far fare prediche et congregationi et altri ministerij secondo loro Religione ne luoghi suoi soliti.
  2. Sarà permesso al Villaro, membro della valle di Lucerna, fare il simile, et questo fino a tanto che S.A. facia far un forte nel detto luogo, perche facendosi tal forte, non sarà permesso a detti d’esso luogo far prediche ne congregationi nel circuito di detto luogo. Pur loro sarà lecito far costruire un luogo a simili officij atto, ivi vicino, a più commodità loro dal canto verso Bobio. Sarà pertanto permesso a i Ministri venir nel detto circuito, visitare infermi et far altri officij a loro Religione necessarij pur che non si predichi et non si faccia Congregationi sospette.
  3. Al Tagliaré et Ruà de Bonetti, fini della Torre, loro sarà permesso predicar et far congregationi nelli luoghi soi soliti, purchè non entrino per questo far nel restante de fini della Torre.
  4. Non sarà permesso a gli premetionati delli membri delle valli di Lucerna et San Martino predetto, venir nel restante de fini di dette Valli, né manco nel restante del Dominio di S.A. a passar i suoi limiti per fare prediche, Congregationi né dispute, auendo li loro fini in libertà solamente per ciò fare, et se per sorte fossero interrogati della loro fede, li sarà lecito risponder senza incorrere in pena alcuna reale nè personale.
  5. Sarà permesso a quelli della Parrocchia della Perosa, quali sono al presente fuggitivi per causa di detta Religione, li quali solevano far fare prediche, et Congregationi et altri officij secondo detta Religione ne loro luoghi soliti, far prediche Congregationi et altri ministerii, secondo detta loro Religione nel luogo nominato el Poi solamente, et non in altro luogo ne fini di detta Parrocchia.
  6. Sarà permesso a quei della Parrocchia di Pinachia della valle di Perosa, quali al presente si trovano fuggitivi per causa di detta loro Religione, et i quali solevano andar alle Prediche et Congregationi, et altri ministerii secondo essa Religione, in luoghi suoi soliti [per] far prediche et Congregationi et altri ministerii nel luogo detto el Gran Dubion solamente, e non altrove sopra detta Parrocchia.
  7. Sarà permesso a quei della parrocchia di San Germano della valle della Perosa et a quei di Rochiapiata, li quali son fugitivi al presente per causa di detta loro Religione, et in essa persistenti, haver un solo Ministro, il quale potrà un giorno administrar e predicar nel loco di Sangermano, detto el Durmiglioso,et l’altro giorno a Rochiapiata, nel loco detto Gaudini solamente, e non altrove di detti luoghi, facendo tutti gl’altri ministerij secondo loro Religione.
  8. Sarà permesso a tutti quelli di tutte le terre di dette Valli, quali al presente sono fuggitivi et persistenti in detta loro Religione, non obstante qualunque promessa et abiuratione fatta contro loro Religione inanti questa guerra, ripatriar et ritornar a casa loro, con loro famiglie et viver secondo loro religione, et andar e ritornar da le prediche et congregationi, quali si faranno ne predetti luoghi, et da Ministri di loro Religione, pur che osservino tutto quello che i predetti promettono osservare, et perché molti de detti si troveranno nelle predette terre di dette Valli fuori de limiti et che nelle loro necessità potranno haver bisogno di alcuna visitatione et ministerio secondo loro Religione, sarà permesso a lor Ministri, quali habiteranno ne limiti, senza pregiudicio di tali limiti, andarli visitare et prestargli li debiti ministerij secondo l’exigentia loro, purchè non faccino prediche comuni, ne sospette Congregationi.
  9. Di gratia speciale si permette a tutti quei della valle di Meana, et a quei di San Bartholomeo vicino a Rochapiata, li quali sono fuggitivi, et persistenti nella detta religione, poter goder pacifficamente delle gratie et libertà accordate nel precedente et a questo vicino capo, purchè osservino tutto quello che promettono di osservar li predetti.
  10. A tutti i predetti delle Valli et a tutti li predetti fuggitivi, et persistenti ne la loro Religione, tanto de le terre di dette Valli quanto di Rochiapiata, San Bartholomeo et Meana saranno restituiti i loro bene confiscati pur che non siano stati confiscati, per altra causa che per loro Religione et per la guerra presente e passata.
  11. Sarà permesso a tutti li predetti poter per via di Iustitia ricuperar i loro mobili e bestie da loro vicini, pur che non fossino per soldati rubati e rubate, e quelli e quelle si troveranno esser stati e state venduti e vendute, loro sarà parimente permesso ricuperar per via di Iustitia, pur che si restituisca il pretio quali sono stati venduti e vendute, et il simile è permesso a li vicini contro i predetti.
  12. Saranno alli predetti confirmate tutte le franchisie, et immunità e privilegij, tanto generali quanto particolari, tanto dalli Illustrissimi predecessori di S.A., quanto da Sua Altezza et da li Signori mediati ottenuti e ottenute, purchè di essi et e di esse ne faciano fede per publici documenti.
  13. Saranno i predetti di dette Valli, provvisti di buona Iustitia, tal che conosceranno esser tenuti nella salvaguardia di soa A.a come tutti li altri suoi soggetti.
  14. Saranno tenuti li predetti di dette Valli far fare una descriptione de nomi e cognomi di tutti colloro che sono nelle Terre di dette Valli, i quali sono fuggitivi per la persecuzione di loro Religione, tanto abiurati quanto altri, acciò siano reintegrati ne loro beni e famiglie, et che possino goldere de beneficij che loro fa il suo Principe e Signore.
  15. Et perché si sa che ‘l Principe nelli suoi paesi può far fare delli forti [al suo paese] a suo piacere senza potergli esser contraddetto d’alcuno de suoi vassalli né suditi, per loro levar alcun sospetto che poria nutrirsi nell’animo delli predetti di dette Valli, se li dichiara che di qui a alquanti giorni soa A.a forsi farà fare un forte nel loco dil Villaro, senza però costo di detto luogho e Valli, salvo in quel tanto loro parerà agiuttar amorevolmente il suo Principe; il quale fatto, piacendo a Iddio, si provederà di Govvernatore e Cappitano tal che non attenderà che al servizio di soa A.a senza però costo né di conscientia né di robba.
  16. Sarà permesso a i predetti prima di mandar via li Ministri quali piacerà a sua A.a ordinar che siino mandati via, elligerne et haverne d’altri in luogo loro, pur che non si ellegano mastro Martino di Pragellà, né manco possino transmutar d’un loco a l’altro delle Valli alcuno di quelli a quali sarà ordinato andar via.
  17. In tutte le parrocchie di dette Valli dove si predicarà e faranno congregationi et altri ministerij di detta Religione, si cellebraranno Messe, et altri officij al modo Romano, ma, li predetti non saranno costretti ad andargli, né a prestargli aiuto né favore a chi farà et cellebrarà tali officij; né manco a chi piacerà andarvi non sarà datto mollestia né disturbo alcuno da li predetti.
  18. Sarà da S.A. ai predetti fatto dono e remissione irrevocabile di tutte le spese fatte da soa A.a in questa guerra, et delli otto millia scudi, quali li predetti restavano a dare a soa A.a per conto de i sedici millia scudi accordati nella guerra passata, comandando esser cassi li instromenti per questo conto fatti.
  19. Saranno rimessi tutti i prigioni quali si troveranno nelle mani de soldati, pur che paghino una ragionevole taglia secondo la facultà loro, rimettendo tal giuditio e tassa a Monsignor di Racconiggi et a Monsignor de la Trinità. Saranno rilassati senza taglia tutti quelli li quali dai predetti Signori saranno giudicati non esser buoni pregioni facendo parimente rilassar senza pagamento alcuno tutti quelli di dette Valli quali si troveranno alle gallere per causa di tal loro Religione e non per altra causa.
  20. Finalmente a tutti gli predetti di dette Valli, et alli predetti di Meana, Rochiapiata e San Bartholomeo, di qual stato, grado e conditione si siano, pur che non sia Ministro, si permette esser inclusi nella commune società e conversatione colli altri sudditi di soa A.a, potendo stare, andare e ritornar per tutti i luoghi e  paesi di soa A.a, comprar et vender e traffigar in ogni qualità e mercantia ne i detti paesi di soa A.a pur che si contenghino di predicar, far Congregationi e dispute come di sopra si è detto, et che non habittano residentemente quelli che sono nelli limiti, fuor de loro limiti: et quelli che sono nelle terre di dette Valli, fuori delle terre loro et fini di dette terre, et quelli di Meana, Rochiapiata e San Bartholomeo fuor de fini di detti luoghi. Et questo facendo, loro non sarà datto molestia, ne disturbo alcuno reale né personale: anzi resteranno ne la protettione e salvaguardia di soa Alteza.
  21. Per l’antecedente Capitolo, qual dice che li predetti quali stanno ne limitti e quelli che stanno nelle dette valli, quali sono persistenti nella loro Religione, non possino ressidentemente habitar fuori delli limiti e terre e fini di dette terre, si dichiara che occorrendo che alcuni de predetti per più sua commodità, o per bisogno, volesse venir habitar ne stati di S.A. o per massari, o per stargli ressidentemente acquistando beni, che questo loro sij lecito fare, pur che non si faccino prediche, dispute né congregationi sospette. Et se saranno interrogati di loro fede gli sarà lecito rispondere.
  22. Oltre di questo si mandaranno fuori ordini di S.A. per quali si provederà a tutti li disturbij, in convenienti et insidie de maligni, di modo che li predetti staranno quieti nella loro Religione. Per osservanza di tutte le predette cose contenute nelli sopradetti Capitoli, Georgio Monesterio di Hengrogna, mandato da detta Valle et sindico di essa, Costanzo de Alexani, altramente Rambaudo, sindico e mandato dal commune dil Villaro, Perone Arduino, mandato dal commune di Bobio, Michaele Raymondet, mandato dal commune dil Tagliaret et la Ruà de Bonetti, fini de la torre, Gioanni Mallanotte, mandato da i particolari di S. Giovanni, Pietro Paschale, mandato dal commune della Valle di San Martino, Thomaso Romano di Sangermano, mandato da essa Commune et da tutta la Valle di Perosa, promettono per loro Communità respettivamente che ‘l contenuto delli predetti et soprascritti Capituli sarà inviolabilmente osservato: et in caso di inosservantia si sottomettono a quella pena che piacerà a soa A.a promettendo parimente di fare aprovare et confirmare tal promessa loro “per capita domorum” di dette loro Communità. Lo illustrissimo Monsignor di Racconiggi promette che soa A.a rattifficarà et approvarà li sopradetti Capituli alli sopradetti in particolare et in generale concessi, ad intercessione della Serenissima Madama Nostra Principessa et per gratia sua speciale. Et in fede il prefato Signore ha firmata la presente di mano propria, et li Ministri a nome di tutte le dette Communità e Valli, et quelli che sanno scrivere a nome di loro Communi si sono sottoscritti. In Cavour il quinto di giugno del anno 1561.

 

 

                                        PHILIPPO DI SAVOYA

                                        FRANCESCO VALLE ministro dil Villaro di Lucerna

                                        CLAUDIO BERGIO ministro dil Tagliarè

                                        GEORGIO MONESTERIJ

                                        MICHAEL RAYMONDET

            Et cossì sta ne lo originalle.

 


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